L’abuso dell’univocità dei concetti in campo giuridico. Un appello urgente ai giuristi.

La sentenza della Corte d’Appello di Trento, che nega l’esclusività del rapporto genetico-biologico per la costituzione dello status giuridico di genitore e figlio, dovrebbe suscitare la pronta reazione dei giuristi e dei filosofi del diritto. Infatti, la corrosione dei fondamentali concetti del dirtto familiare con questa sentenza palesa in modo inconfutabile il suo aspetto più sinistro e minaccioso. Ritengo, perciò, che non sia più lecito procrastinare una pubblica denuncia da parte del mondo del pensiero giuridico.

Si tratta di concetti molto semplci, che proprio per la loro ovvietà rischiano di passare inossrvati. È questo che bisogna evitare, mettendo subito in chiaro la fallacia del procedimento seguito e le sue tragiche conseguenze, potenzialmente lesive per un numero incalcolabile di persone.

Dobbiamo richiamare i concetti di univocità, equivocità e analogia.

Un termine si adopera in senso univoco quando viene applicato esattamente con lo stesso contenuto concettuale a casi diversi. Ad esempio, che vi sia una vita dopo la morte e che, dopo la morte, vi sia un giudizio per i buoni e per i cattivi, sono due “credenze”. In questa caso la parola “credenza” è usata in senso univoco, perché le due realtà richiamate sono credenze esattamente allo stesso titolo.

Ma un termine può essere usato anche in senso analogo, quando cioè esso si applica a diversi casi non in modo assolutamente identico, ma in modo in parte uguale e in parte diverso, e nella somiglianza e dissomiglianza può esserci una gradualità. Così possiamo avere diverse gradualità di “credenza”, e nei vari casi il termine si applica in senso analogo con modalità distinte. Sono credenze la vita e il giudizio dopo la morte, come è anche una credenza che quel ricco avaro che è morto l’altro giorno sia stato condannato dopo la morte per la sua avarizia. Ma questa credenza non è dello stesso grado delle precedenti. Infatti, mentre le prime sono universali, questa si applica a un caso particolare e, perciò, mentre le altre sono assolute, questa è condizionata. Vi è la premessa generale che chi fa il male dopo la morte sarà condannato; poi vi è il caso particolare di questo avaro che ha fatto il male. Quindi dovrebbe seguire la conclusione: perciò egli sarà condannato. Ma qui il grado di probabilità è qualitativamente inferiore rispetto ai primi due casi. Infatti è soltanto probabile, e non assolutamente certo, che l’avaro sia morto senza essersi pentito e non abbia, perciò, potuto usufruire della misericordia divina, mentre la credenza che dopo la morte i malvagi siano puniti riposa su probabilità non condizionate.

Ma ci possono essere altri casi in cui il termine “credenza” si applica con un’analogia ancora più remota. Ad esempio, è una credenza che i romani discendessero dai troiani. In questo caso, tuttavia, la probabilità è di qualità diversa e molto inferiore. Essa, infatti, si basa soltanto sulla tardiva testimonianza di poeti latini, interessati a glorificare l’origine storica di Roma. Non vi è, dunque, alcun principio universale su cui essa si possa fondare.

Un’analogia ancora più remota la possiamo trovare, ad esempio, nella credenza nella Befana. In questo caso il solo fondamento per definire la Befana una “credenza” è che ad essa credono i bambini. Ma sappiamo bene che il giudizio dei bambini non è maturo e che quindi non ha fondamenti reali – anche se almeno l’idea che i regali della Befana sono proporzionati al grado di bontà del bambino ha una remota analogia con il principio, molto più solido, della retribuzione dei buoni e dei cattivi.

Abbiamo, dunque, fatto quattro esempi, nei quali il termine “credenza” si applica in senso analogo con una gradualità decrescente. Potremmo, perciò, dire che siamo di fronte a credenze di serie A, B, C e D.

Può succedere, tuttavia, che qualche non credente pretenda di mettere sullo stesso piano tutti e quattro gli esempi, sostituendo, in tal modo, l’univocità all’analogia. Egli, perciò, farebbe il seguente ragionamento: ogni credenza, per il fatto stesso di essere una credenza, non ha alcuna base razionale. Dunque la credenza nella vita e nella retribuzione dopo la morte ha lo stesso valore della credenza nella Befana. La fallacia di questo ragionamento sta nel fatto di applicare il termine “credenza” non, come dovrebbe essere, in modo analogo, ma in modo univoco.

Ciò mostra come la riduzione dell’analogia all’univocità possa condurre a giudizi errati e a comportamenti scorretti e nocivi.

C’è, infine, l’equivocità. Un termine è usato in senso equivoco quando, pur essendo sempre lo stesso termine, il suo significato muta radicalmente e quindi indica, in casi diversi, realtà del tutto estranee l’una all’altra. Così “credenza” può indicare un mobile dove riporre gli oggetti. È ovvio che qui abbiamo un equivoco: non c’è alcuna relazione, neanche analogica, tra la credenza nella vita dopo la morte o nella Befana e un mobile chiamato “credenza”!

Chiediamoci ora: i giudici della Corte d’appello di Trento, negando l’esclusività del rapporto genetico-biologico per la costituzione dello status giuridico di genitore e figlio, hanno usato i termini “genitore” e “figlio” in senso univoco, analogo o equivoco? E se lo hanno usato in senso analogo, hanno distinto i diversi possibili gradi di analogia?

Se il termine fosse stato usato in senso equivoco, ovviamente si tratterebbe di un abuso di linguaggio, né si potrebbero attribuire ai cosiddetti “genitori” e “figli” gli stessi caratteri, gli stessi diritti e la stessa tutela riservati ai “genitori” e “figli” in senso proprio. È chiaro, perciò, che i giudici hanno escluso l’equivocità dei termini.

Ma hanno chiarito se si tratta di analogia o di univocità?

Se si tratta di analogia, allora dobbiamo distinguere a quali gradi di analogia si fa riferimento. Già vi è analogia tra genitori e figli naturali e genitori etrosessuali con figli adottivi. Il fatto che si tratti di analogia è ovvio ed è universalmente accettato. Trattandosi di una somiglianza molto forte, anche se non completa, i diritti, le tutele e le conseguenze psichiche della due diverse situazioni, se non sono esattamente gli stessi, sono però facilmente assimilabili, anche se non fino al punto di escludere possibili svantaggi nella situazione di genitori con figli adottivi rispetto a genitori con figli naturali – svantaggi non derivanti da difetti umani, che posso verificarsi in ogni situazione, ma dalla stessa condizione di adozione. Per questo è del tutto lecito e non offensivo parlare di genitori-figli con analogia di serie A e di serie B.

Nel caso in cui l’adozione venisse estesa ad una coppia omosessuale, ovviamente l’analogia sarebbe ancora più remota e ancora meno escluderebbe eventuali danni psichici, specialmente ai “figli”. Possimo, dunque, legittimamente parlare di analogia di serie C.

Quando, infine, giungiamo a “genitori” dello stesso sesso che hanno acquisito il “figlio” o la “figlia” non tramite adozione, bensì tramite utero in affitto, l’analogia diviene ancora più remota e scende di grado: non più genitori-figli di serie C, ma di serie D.

Ammesso, dunque, che i giudici di Trento abbiano inteso, nella loro sentenza, il concetto di “genitori” e “figli” in senso analogo, bisogna necessariamente concludere che ci troviamo, nel caso considerato, in presenza di “genitori” e “figli” di serie D. Per necessaria conseguenza lo “status giuridico” di questa situazione non potrebbe essere equiparato allo “status giuridico” dei genitori-figli di serie A.

Ma non sembra essere questo il senso della sentenza dei giudici di Trento. Parlando di “status giuridico” evidentemente essi intendono questi termini non in senso analogo, ma in senso univoco, altrimenti la loro sentenza sarebbe ambigua. Sembra, dunque, di poter dire che i giudici, scavalcando il problema se i termini “genitori” e “figli” in se stessi siano analoghi o univoci, affermino che, agli occhi della legge, vi è un solo “status giuridico”, per il quale i termini “genitori” e “figli”, quale che sia il loro significato non giuridico, sono intesi in senso rigorosamente univoco.

Se, dunque, nella realtà un “padre” e una “madre” sono persone che hanno generato insieme biologicamente un “figlio”, davanti alla legge “padre”, “madre” e “figlio/a” sono univocamente soltanto quelli che usufruiscono di un determinato “status giuridico”.

Avvalendosi di una sentenza giuridica, si sono, così, creati dei termini univoci, i quali di fatto sostituiscono gli stessi termini con i loro sensi analoghi graduali. Non esistono “genitori” e “figli” di serie A, B, C e D, come agli occhi del miscredente non esistono credenze di serie A, B, C. e D. Come tutte le credenze sono appiattite sul concetto più povero – la credenza nella Befana – così tutti i termini parentali e filiali sono appiattiti univocamente sui concetti più poveri, quelli fittizi stabiliti per sentenza di tribunale.

Quali le conseguenze?

Se si nega «che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato», ciò significa che nel concetto del relativo stato giuridico non è compreso il legame biologico. Infatti, se detto “status giuridico” è univoco – e se non lo fosse darebbe luogo a diritti differenziati, e ciò non è contemplato – il rapporto genetico-biologico non solo non è esclusivo, ma è “escluso” dal concetto e dallo status giuridico di genitori e figli.

Questa situazione giuridico-concettuale è confermata da un nuovo episodio, che vede protagonista il Tribunale di Firenze. Quest’ultimo ha recentemente riconosciuto la validità, anche per l’Italia, dell’adozione di due bambini da parte di una coppia di connazionali gay che vivono nel Regno Unito da anni. La Corte ha recepito e trascritto gli atti di adozione emessi dalla competente Corte Britannica: ai due bambini viene riconosciuto così lo status di figli e la nazionalità italiana.

«Si tratta di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione in piena regola che come tale va pienamente tutelato» scrivono i giudici in un passaggio della sentenza.

Quale è dunque il concetto univoco di “famiglia” e di “figli” che viene riconosciuto come status giuridico e «che come tale va pienamente tutelato»? Quello forzosamente stabilito dal tribunale, che, essendo univoco, esclude i caratteri propri della famiglia e dei figli naturali.

Dunque lo status giuridico artificioso di “famiglia” e di “figli” riconosciuto dal tribunale è «pienamente tutelato», mentre i caratteri della famiglia e della filiazione naturale, essendo rigorosamente esclusi dal concetto univoco accolto dalla sentenza, non sono né possono essere giuridicamente tutelati.

Da ciò consegue che la madre che mette in affitto il suo utero non può far valere il fatto genetico per rivendicare la sua maternità, perché nel concetto giuridico univoco di maternità la generazione biologica non è contemplata. Il suo essere “madre”, perciò, non è altro che un discutibile “concetto antropologico”, che per la legge non ha valore! Analogamente, il figlio o la figlia, anche se per ipotesi impossibile potessero esprimere il loro parere, non potrebbero affermare di non gradire di essere figli di serie D, perché il loro status giuridico è univoco e non ammette gradazioni. Quindi non c’è alcun modo per far valere il principio che i figli hanno bisogno della figura paterna e materna, neanche nel caso in cui ciò fosse dimostrato da dati scientifici inoppugnabili. L’univocità dello status giuridico escluderebbe a priori qualsiasi valutazione, anche scientifica, che andasse in tal senso.

Allo stesso modo, l’assegnazione dei figli, in caso di conflitto, non potrebbe tenere in alcun conto la maternità biologica, visto che essa è stata esclusa dal concetto univoco di “genitore”.

Già sta avvenendo in più di un comune che si vieta la celebrazione della festa del papà, perché la figura del padre naturale non ha riconoscimento né tutela giuridica in un ordinamento in cui il concetto univoco di “genitore” deve essere ridotto ad un minimo comune multiplo, applicabile indifferentemente alle più diverse situazioni.

E si badi – come appare chiaro dagli esempi richiamati e dalla relativa giurisprudenza – che qui i giudici non stanno semplicemente dicendo quali diritti sono tutelati e quali no, ma, tramite una fallacia linguistico-concettuale di un’ovvietà elementare, stanno cancellando diritti che sono sempre esistiti, a cominciare dal giudizio di Salomone.

Ma ci sono scenari futuri ancora più inquietanti che non è lecito non prendere in considerazione.

Se la genitorialità non è legata al fatto biologico, essa non sarà legata neanche alla tradizionale forma della coppia. Come è noto, già vi sono pressioni che aspirano ad introdurre il “polyamore” e l’allargamento del “matrimonio” oltre la coppia, che è di ovvia derivazione biologica.

Ora, se lo “status giuridico” di genitore e figlio non ha legame con la generazione biologica, non si vede perché non si possano estendere univocamente i relativi concetti anche a gruppi di tre o più conviventi: tutti potrebbero essere “genitori” allo stesso titolo delle coppie di vario genere, e tutti i minori a loro carico sarebbero “figli”, né più né meno dei figli generati, adottati da coppie eterosessuali, adottati da coppie omosessuali, comprati con l’utero in  affitto o acquisiti in qualsiasi altro modo la legge ritenga legittimo – ovvero anche senza la legittimazione della legge. In tutti questi casi di fronte alla legge vige la più assoluta univocità.

Ma se l’esperienza dimostrasse che i minori in queste situazioni non possono crescere bene, lo stato potrebbe avocare a sé l’allevamento dei minori e creare per loro appositi istituti, sottraendoli ai loro “genitori”. E si badi: a tutti i genitori, anche a quelli biologici, visto che, grazie ad un concetto univico, lo status di genitore è uguale per tutti.

Le esemplificazioni che ho riportato dimostrano che, volendo assicurare la tutela giuridica ai “genitori” omosessuali, almeno parzialmente non biologci e che hanno ottenuto i minori in modi diversi – che siano o no attualmente consentiti dalla legge – e avendo ottenuto questo risultato con l’appiattimento dello lo status giuridico di genitori e figli su un concetto ridotto al minimo e reso forzosamente univoco, di fatto la tutela giuridica viene automaticamente sottratta a genitori e figli in senso proprio o strettamente analogo.

Per favorire una sparuta minoranza si finisce, così, per discriminare e potenzialmente danneggiare gravemente la maggioranza della popolazione mondiale.

Ma a fondamento di questa riduzione univoca dei concetti di genitori e figli vi è la negazione della naturalità dello stato bio-psichico maschile e femminile, ridotti a puri “concetti antropologici” da “decostruire”. Il relativo stato bio-psichico è considerato così poco naturale, che esso può essere manipolato, attraverso invasivi interventi medico-farmacologici, fin dall’infanzia, laddove lo stato psichico omosessuale è dichiarato non modificabile, neanche su richiesta dell’interessato!

Dunque, secondo gli stessi principi con cui è stato creato il concetto di “omofobia” discriminante, dobbiamo ora far valere giuridicamente con determinazione i concetti di “androfobia” e di “ginecofobia”, denunciando la reale e ancor più la potenziale discriminazione che essi introducono a danno di un incalcolabile numero di adulti e di minori.

di Don Massimo Lapponi